di Giovanni DI TRAPANI

Sono 3 le aree cui afferiscono le 4 materie oggetto del Ddl Calderoli (Energia, Trasporti, Istruzione e Sanità); anche per la sanità scatteranno i “Lep”, Livelli essenziali delle prestazioni, allineandosi nella terminologia a quanto previsto dall’articolo 117, lettera m) della Costituzione. Ma la novità più rilevante è che l’autonomia viene ora subordinata all’individuazione dei nuovi Lep. Per l’intesa previsto un passaggio ulteriore in Conferenza unificata e raddoppiano i tempi per l’esame da parte delle Camere.

Un’Analisi sui tempi del procedimento.

Il disegno di legge sull’Autonomia differenziata approvato ieri (2 febbraio 2023 – Candelora ndR) dal Consiglio dei ministri il cui testo è stato elaborato a seguito di un lungo braccio di ferro tra Lega e FdI, è composto di dieci articoli; abbiamo provato a razionalizzare l’iter burocratico e, quindi, a calcolare i tempi previsti per l’esecuzione del procedimento amministrativo appena normato.

Tabella 1  -Le fasi del procedimento burocratico amministrativo previsto dal DdL Calderoli

FASEAmbitoOrgano competente
IniziativaAvvioRegione
CompetenzaConsigli regionali
Coinvolgimento EE.LL.ConsultazioneConsiglio delle autonomie locali-CAL
ParereNon vincolante
IntesaNegoziatiStato (Governo) / Regione
Iniziativa LegislativaGoverno
Presentare alle Camere il disegno di legge
Contenuti del disegno di leggeCostituzione
Approvazione della leggeCamere (maggioranza ASSOLUTA)

Delle 23 materie previste ed afferenti le 6 aree d’intervento, il decreto Calderoli blinda il “trasferimento” delle funzioni a 4: Energia, Trasporti, Istruzione e Sanità, relative rispettivamente all’area “Ambiente e Protezione Civile, Territorio e Infrastrutture”, “Cultura, Istruzione e Ricerca Scientifica” e a quella denominata “Sociale e Sanitaria (Welfare)”. Anche la sanità rientrerà tra le materie oggetto dell’Autonomia Differenziata; ed anche per questa scatteranno i “Lep”, Livelli essenziali delle prestazioni, allineandosi nella terminologia a quanto previsto dall’articolo 117, lettera m) della Costituzione. Nel concreto, però cambierà poco in quanto esistono già da tempo i Lea, Livelli essenziali di assistenza, previsti dal Dlgs 502 del 1992 e definiti per la prima volta più di vent’anni fa.

La principale novità del decreto è da rivedere nel fatto che i Lep diventano vincolanti per l’approvazione dell’autonomia stessa; il decreto sancisce, infatti, che il procedimento di trasferimento delle materia sia subordinata alla determinazione dei relativi “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”. Ulteriore novità è rintracciabile nell’iter approvativo (esposto in Tabella 1); lo schema di intesa sarà trasmesso immediatamente alla Conferenza unificata, e non più dopo la sottoscrizione. A quel punto lo schema preliminare è trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema stesso, udito il Presidente della Giunta regionale. Infine il Ddl Calderoli, prevede poi che lo schema di intesa definitivo debba essere approvato dalla Regione entro trenta giorni, ed in ultimo deliberato dal Consiglio dei ministri.

L’affermazione fatta nella conferenza stampa indetta al termine dal Consiglio dei Ministri dal Ministro Calderoli: “Il divario esistente tra le aree del Paese non sono attribuibili all’Autonomia Differenziata per il semplice fatto che questa prima non c’era”, però stride fortemente con la realtà.

Dall’analisi condotta in uno studio che qui sintetizziamo è rilevabile che il DdL Calderoli spaccherà il paese addirittura in quattro: se la Costituzione prevede due tipologie di Regioni (quelle a Statuto Ordinario e quelle Speciali) all’indomani dell’approvazione in Cdm, l’Italia si sveglia divisa in Regioni che hanno firmato, quelle che hanno avviato, quelle che hanno mosso passi informali verso l’autonomia e quelle che non hanno avviato, ad oggi, alcuna procedura o iniziativa ascrivibile alla pretesa di funzioni da regionalizzare (Figura 1). A ben guardare, se solo il 15% della popolazione risiede nelle Regioni con autonomie “storiche” (a Statuto Speciale ndR) e poco meno del tre percento afferisce le regioni che non hanno avviato alcuna procedura, la maggioranza dei cittadini italiani è, di fatto, già coinvolta nel processo di devoluzione delle funzioni dallo Stato alle Regioni (Figura 2).

Al già complesso quadro del divario territoriale dei servizi pubblici rappresentato dal sottoscritto nel convegno dal titolo “Autonomia Differenziata: occasione o inganno” organizzato dall’associazione Fare Rete lo scorso 28 gennaio presso il palazzo Ischitella nella sede del gruppo Tecno, si sommano allora nuove disparità.

Non può sfuggire, allora, che quanto approvato dal Consiglio dei ministri – per come è “costruito” il Ddl Calderoli –rischia di apparire come il famoso topolino partorito dalla Montagna (Orazio, Ars poetica verso 139 “parturient montes, nascetur ridiculus mus”).

Un’affermazione quest’ultima che possiamo corroborare da dati, fatti e numeri!

Il processo per giungere all’approvazione del Disegno di Legge per l’approvazione dello schema d’intesa negoziato dalle Regioni a statuto ordinario (Rso) con il Presidente del Consiglio dei ministri coadiuvato dal Ministro per gli Affari Regionali è davvero lungo; abbiamo stimato i tempi e superano l’anno. Sono prevedibili, infatti, almeno 419 giorni. Se la fase denominata di “iniziativa” mossa dalle Regioni con competenze per lo più delle Giunte regionali attraverso risoluzioni, mozioni, deliberazioni ed ordini del giorno ed anche il non vincolante parere dei Consigli delle autonomie locali (Cal) sono per molte Regioni – a partire dal mese di settembre 2017- già avviate; i negoziati languono da tempo nel vuoto della vacatio normativa che il Ddl Calderoli avrebbe voluto colmare (Figura 3).

Dallo studio condotto è stato possibile schedulare e simulare in un vero e proprio Cronoprogramma delle attività e dei procedimenti previsti dal Ddl Calderoli; il quadro che emerge è sconfortante e sintetizzabile nella sequenza temporale esposta in Figura 4.

Sono 12, quindi, le Milestone individuabili nel testo Calderoli; solo tre però sono concretamente “normate” dal Decreto. Sono per questi previsti tempi che variano dai 30 ai 60 giorni per il completo adempimento; tutte le altre fasi sono, invece, “calendarizzabili” solo attraverso strumenti di stima, raffrontando le tempistiche con strumenti parametrici, fatto questo che mette in luce che il procedimento previsto dal Decreto è a dir poco farraginoso e che definirlo pienamente attuativo è davvero cosa ardita. Il presunto rilancio del tema dell’Autonomia differenziata culminato poi nell’approvazione del testo del Ministro Calderoli nella riunione del Consiglio dei ministri di ieri, appare, senza ombra di dubbio, fortemente ideologizzato e risponde – a parer di chi scrive – ad esigenze meramente elettoralistiche più che realmente operative.

Quanto approvato e sbandierato come una riforma epocale è, quindi, tanto inefficace quanto foriera di nuovi pericoli che siamo convinti animeranno il già tormentato dibattito sul tema della regionalizzazione delle 23 materie alle quali attribuire forme di autonomia alle regioni “ordinarie”. Quanto evidenziato, però, non può esimere coloro che hanno a cuore il Mezzogiorno, l’unità e l’integrità del Paese di rimanere vigili ed attenti. E’ necessario mantenere alta la guardia al fine di scongiurare ulteriori azioni che possono ulteriormente danneggiare e costringere ad un’ulteriore arretratezza sociale ma soprattutto economica le regioni del Sud!

Figura 1 – La “nuova” Italia all’indomani del Ddl Calderoli

Figura 2 – Valori percentuali della Popolazione del numero di Comuni e Province coinvolti nel procedimento del Ddl Calderoli.

Nostra elaborazione

Figura 3 Quadro sinottico – dall’iniziativa all‘Intesa: referendum e strumenti di approvazione (per date e regioni)

Nostra elaborazione

Figura 4

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